In caso di malattie della durata non superiore a 12 giorni, Cassa Edile di Bergamo, per i primi 3 giorni di malattia, erogherà all’operaio ivi iscritto che ne faccia
richiesta, per ogni giorno di malattia coperto da certificazione medica, un sussidio giornaliero lordo calcolato secondo le modalità a seguire.
L’importo giornaliero del sussidio viene determinato da Cassa Edile Bergamo, per ciascuna qualifica, applicando le disposizioni contenute nel CCNL Edilizia
Industria all’art. 26, "Trattamento in caso di malattia", commi 6 e 7, con i quali si fissa la determinazione del trattamento economico giornaliero di malattia:
-
nel caso in cui la malattia superi i 6 giorni ma non i 12 giorni, l’indennità del sussidio per il 1°, 2°, 3° giorno è quella fissata dalla lettera a) del comma 7,
art. 27, del CCNL Edilizia Industria;
-
- nel caso in cui la malattia non superi i 6 giorni, l’indennità del sussidio per il 1°, 2°, 3° giorno è quella fissata dalla lettera b) del comma 7, art. 26, del
CCNL Edilizia Industria.
L’importo economico giornaliero del sussidio così determinato viene diminuito del 10%, arrotondando il risultato per eccesso all’euro superiore.
Il sussidio economico giornaliero viene calcolato dalla Cassa Edile Bergamo sui valori retributivi in atto al 01/10 di ogni anno, previsti dal CCNL Edilizia Industria
ed a valere per tutti gli eventi di malattia per i quali sia stata presentata richiesta di assistenza, insorti dal 01/10 del medesimo anno sino al 30/09 dell’anno
successivo e così di seguito.
Non sono oggetto di assistenza i giorni di malattia che cadono nelle giornate di sabato e di festività, così come contemplate dall’art. 20 del CCNL Edilizia Industria.
Per gli operai a tempo parziale l’indennità viene proporzionalmente ridotta in relazione al numero delle ore lavorative.
Il sussidio sarà erogato solo agli operai che nei 12 mesi precedenti l’evento di malattia oggetto dell’assistenza non abbiano avuto più di 3 eventi di malattia.
Nel rispetto dei requisiti generali di cui in premessa, l’operaio interessato all’erogazione dell’assistenza dovrà presentare domanda alla Cassa Edile di Bergamo
per mezzo degli appositi modelli. Le Parti sottoscritte convengono che, nel caso in cui la contrattazione collettiva nazionale disponga a carico dell’impresa
l’erogazione di un trattamento economico per il 1°, 2° e 3° giorno per malattie sino a 6 giorni, le indennità verranno proporzionalmente assorbite, in tal caso le
parti si impegnano ad incontrarsi tempestivamente per adeguare la presente assistenza alla nuova disciplina.