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Il D.M. n 143 del 25 giugno 2021, emanato in attuazione dell’art. 8 c.10 bis del DL 76/2020 (convertito nella legge 120/2020), ha affidato alle Casse edili il compito di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili. Il Decreto menzionato recepisce quanto previsto dall’Accordo collettivo del 10 settembre 2020 ed in particolare la relativa tabella recante gli indici di congruità.
Il Decreto si applica al settore edile, nel quale rientrano tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva dell’edilizia stipulata dalle organizzazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Il sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori eseguiti viene applicata per tutti i lavori privati di importo pari o superiore ai 70.000 euro e per tutti i lavori pubblici che sono iniziati a partire dal 1° novembre 2021.
L’attestazione di congruità viene rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato oppure dal committente:
✓ per i lavori pubblici: in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.
✓ per i lavori privati: prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente.
Nel caso in cui l’opera non fosse congrua è previsto un meccanismo di regolarizzazione nel quale la Cassa edile/Edilcassa invita l’impresa a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 gg, attraverso il versamento in Cassa edile dell’importo corrispondete alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità.
Il trattamento economico giornaliero deve essere corrisposto per sei giorni la settimana, escluse le domeniche e le festività.
In mancanza di regolarizzazione, l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC online per l’impresa affidataria.
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