TRATTAMENTO ECONOMICO IN CASO DI MALATTIA, INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE
La Cassa Edile provvede:
1) a corrispondere direttamente ai lavoratori in infortunio i primi quattro giorni di carenza (il primo al 100% e gli altri tre al 60%) con effetto liberatorio nei confronti delle imprese che dovranno erogare direttamente al lavoratore il 4,95% relativo ai riposi annui per il primo giorno, e il 2,97% per i successivi giorni di carenza;
2) a corrispondere direttamente ai lavoratori in malattia professionale i primi tre giorni di carenza con effetto liberatorio nei confronti delle imprese che dovranno erogare direttamente al lavoratore il 2,97% per i tre giorni di carenza;
3) a corrispondere agli operai aventi diritto, con effetto liberatorio nei confronti delle imprese, la differenza tra il trattamento complessivo per ferie, gratifica natalizia, riposi annui ad essi dovuto durante l’assenza del lavoro per malattia, anche professionale, o per infortunio sul lavoro, nei limiti della conservazione del posto con decorrenza dell’anzianità e il minor trattamento economico liquidato per lo stesso titolo agli operai da INPS e INAIL.
La stessa disciplina verrà applicata agli operai aventi diritto anche per il periodo di assenza obbligatoria per maternità.