CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Prestazioni Contrattuali

LAVORATORI - PRESTAZIONI CONTRATTUALI

Prestazioni contrattuali

ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE

All’operaio che in un biennio abbia maturato l’Anzianità Professionale Edile, anche in più circoscrizioni territoriali, le Casse Edili corrispondono nell’anno successivo, ciascuna per la propria competenza, la prestazione disciplinata dall’Allegato C del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini. L’operaio matura l’Anzianità Professionale Edile quando in ciascun biennio possa far valere almeno 2.100 ore computando a tale effetto:

  • le ore di lavoro ordinario prestate;
  • le ore di assenza dal lavoro per malattia indennizzate dall’INPS;
  • le ore di assenza dal lavoro per infortunio e malattia professionale indennizzate dall’INAIL;
  • le ore di astensione obbligatoria prima e dopo il parto;
  • le ore di congedo parentale di cui all’art. 32 del D.lgs. n. 151/2001;
  • 104 ore di assenza per congedo matrimoniale,
  • 88 ore per ogni mese intero di servizio militare di leva.

Ciascun biennio scade il 30 settembre dell’anno precedente quello dell’erogazione, che è effettuata dalla Cassa Edile in occasione del 1° maggio. La prestazione per l’Anzianità Professionale Edile è stabilita secondo importi crescenti, in relazione al numero degli anni nei quali l’operaio abbia percepito la prestazione medesima e calcolata moltiplicando gli importi orari, comunicati ogni anno dalla Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili, per il numero di ore di lavoro ordinario effettivamente prestate e denunciate alla Cassa Edile per il secondo anno del biennio.

Nel caso di operai per i quali per un biennio computato dal 1° ottobre al 30 settembre non risultino registrate alla Cassa Edile ore di lavoro ordinario e che in un successivo biennio maturino il diritto alla prestazione, la stessa è calcolata applicando l’importo previsto per la prima erogazione. Qualora la mancata registrazione di ore alla Cassa Edile dipenda da periodi di cassa integrazione straordinaria o di disoccupazione speciale lunga, la prestazione dovuta per la maturazione del requisito nel biennio successivo è calcolata applicando l’importo previsto per la terza erogazione, sempreché l’operaio interessato abbia già percepito almeno due erogazioni.

APE 300 ORE

In caso di morte o di invalidità permanente assoluta al lavoro di operai che abbiano percepito almeno una volta la liquidazione Anzianità Professionale Edile o comunque ne abbiano maturato il requisito e per i quali nel biennio precedente l’evento siano stati effettuati presso la Cassa Edile gli accantonamenti di cui all’art. 18 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, è erogata dalla Cassa Edile su richiesta dell’operaio o degli aventi causa una prestazione pari a 300 volte la retribuzione oraria minima contrattuale spettante all’operaio stesso al momento dell’evento.

GESTIONE E TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE E GRATIFICA NATALIZIA

La Cassa Edile gestisce l’accantonamento degli importi versati dall’Impresa per i propri operai a titolo di Ferie e Gratifica Natalizia. Tali importi vengono determinati dall’Impresa calcolando la percentuale complessiva, pari al 18,5%, sugli elementi della retribuzione per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività. Gli importi vengono inizialmente inseriti nelle buste paga dei lavoratori e sottoposti a contributi. In seguito il 4,3 % rimane parte integrante della busta paga, mentre il 14,2 % viene accantonato (al netto delle ritenute di legge) da parte dell’Impresa presso la Cassa Edile stessa, che provvede poi ad emettere i relativi importi a favore di ciascun lavoratore avente diritto dopo aver verificato che l’impresa abbia effettuato il versamento delle somme dovute, secondo le seguenti modalità:

- dal luglio per le somme accantonate relative al periodo 1° ottobre / 31 marzo di ciascun anno. Vengono erogati ai lavoratori in occasione del Ferragosto.

- dal dicembre per le somme accantonate relative al periodo 1° aprile / 30 settembre di ciascun anno. Vengono erogati ai lavoratori in occasione del Natale.

TRATTAMENTO ECONOMICO IN CASO DI MALATTIA, INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE

TRATTAMENTO ECONOMICO IN CASO DI MALATTIA, INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE

La Cassa Edile provvede:

1) a corrispondere direttamente ai lavoratori in infortunio i primi quattro giorni di carenza (il primo al 100% e gli altri tre al 60%) con effetto liberatorio nei confronti delle imprese che dovranno erogare direttamente al lavoratore il 4,95% relativo ai riposi annui per il primo giorno, e il 2,97% per i successivi giorni di carenza;

2) a corrispondere direttamente ai lavoratori in malattia professionale i primi tre giorni di carenza con effetto liberatorio nei confronti delle imprese che dovranno erogare direttamente al lavoratore il 2,97% per i tre giorni di carenza;

3) a corrispondere agli operai aventi diritto, con effetto liberatorio nei confronti delle imprese, la differenza tra il trattamento complessivo per ferie, gratifica natalizia, riposi annui ad essi dovuto durante l’assenza del lavoro per malattia, anche professionale, o per infortunio sul lavoro, nei limiti della conservazione del posto con decorrenza dell’anzianità e il minor trattamento economico liquidato per lo stesso titolo agli operai da INPS e INAIL. La stessa disciplina verrà applicata agli operai aventi diritto anche per il periodo di assenza obbligatoria per maternità.