Il Fondo Incentivo all’Occupazione, entrato in vigore a partire dal 1° settembre 2020, riconosce quale una tantum per ogni lavoratore assunto, stante determinate condizioni, la somma di € 600,00 (seicento/00) da portare in compensazione sui contributi dovuti alla Cassa Edile/Edilcassa territoriale, con l’impegno per l’impresa allo svolgimento, presso gli Enti bilaterali di settore, delle 16 ore di formazione di ingresso contrattualmente previste, laddove non già effettuate.
Il Fondo Incentivo all’Occupazione riconosce, inoltre, un voucher formazione pari a € 150,00 (centocinquanta/00), che l’impresa può utilizzare per il lavoratore assunto.
L’incentivo è rivolto alle imprese che presentano i seguenti requisiti:
- abbiano effettuato assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, anche in apprendistato professionalizzante, o abbiano proceduto alla trasformazione di contratti a tempo determinato a partire dal 1° gennaio 2020;
- siano regolari con i versamenti a livello nazionale sia al momento della presentazione dell’istanza che all’atto della compensazione. L’impresa si considera regolare anche in caso di rateizzazione dei versamenti maturati e scaduti al momento dell’assunzione;
- non abbiano proceduto a licenziamenti individuali o collettivi per giustificato motivo oggettivo nei 6 mesi precedenti l’assunzione, per gli operai occupati nella medesima unità produttiva con il medesimo livello contrattuale e con medesime mansioni, fatta eccezione per i lavoratori che abbiano accesso al pensionamento o prepensionamento nell’arco dei 24 mesi;
- i lavoratori interessati non abbiano compiuto 30 anni.
Ciascuna impresa può beneficiare dell’incentivo per un numero di assunzioni e/o trasformazioni non superiore al 30% della media dei lavoratori a tempo indeterminato in forza nel precedente anno Cassa Edile/Edilcassa (1° Ottobre/30 Settembre). Fermo restando il rispetto dei requisiti suddetti, all’impresa può essere riconosciuto l’incentivo per l’assunzione e/o trasformazione di almeno un lavoratore, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati.
La Cassa Edile competente è quella presso cui è iscritto il lavoratore al momento dell’assunzione e le domande dovranno essere presentate esclusivamente a mezzo PEC (contributi.BG00@infopec.cassaedile.it), a pena di nullità, entro 30 giorni dalla data di assunzione.
Successivamente la Cassa Edile procederà alla formazione delle graduatorie nelle modalità previste dal citato regolamento, e alla contestuale comunicazione alle imprese entro il 30 aprile, per le domande presentate nel primo semestre Cassa Edile (1° Ottobre/31 marzo), ed entro il 31 ottobre, per le domande presentate nel secondo semestre Cassa Edile (1° aprile/30 settembre).
In via eccezionale nella fase di avvio del fondo, per tutte le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 30 settembre 2020, le istanze dovranno essere presentate entro il 31 ottobre 2020 e le graduatorie con contestuale comunicazione alle imprese saranno effettuate dalle Casse entro il 30 novembre 2020.
Valutata la sussistenza dei requisiti del lavoratore e dell’impresa, la Cassa Edile procederà con la compensazione nel primo mese utile dall’accoglimento dell’istanza.
Le istanze non accolte per incapienza del fondo entreranno di diritto nella graduatoria del semestre successivo. A parità di condizioni varrà il criterio cronologico riferito alla data di presentazione dell’istanza.
La Cassa Edile cui è stata inoltrata la richiesta dell’incentivo riconosce anche il voucher formazione, che sarà spendibile:
- presso la Scuola Edile di riferimento;
- presso le Scuole Edili della regione di appartenenza, in assenza del corso di interesse nella Scuola Edile di riferimento;
- presso una struttura convenzionata con le Scuole Edili e accreditata presso la Regione di competenza, laddove l’impresa non trovasse il corso di interesse, come indicato nei precedenti punti.
In quest’ultimo caso, l’importo del voucher, laddove non direttamente versato alla struttura prescelta,
potrà essere compensato a fronte della presentazione della documentazione necessaria, con i contributi dovuti alla Cassa Edile/Edilcassa.
Il voucher dovrà essere speso entro 180 giorni dall’assunzione nel caso di corso erogato dalla Scuola Edile del sistema, ad esclusione delle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante, ovvero entro 180 giorni dalla data di presentazione della documentazione attestante l’avvenuta formazione nel caso di corso erogato da struttura convenzionata con le Scuole Edili e accreditata presso la Regione di competenza, ad esclusione delle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante.