CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Malattia e infortunio

Imprese - Malattia e infortunio

Malattia e infortunio

Trattamento economico in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale

Il trattamento economico giornaliero in caso di infortunio e malattia professionale si ottiene applicando alla retribuzione oraria, costituita dal minimo di paga base, dall'indennità territoriale di settore e dall'indennità di contingenza, i seguenti coefficienti:

0,2538 dal 2° al 91° giorno di assenza per infortunio e dal 1° al 90° giorno per malattia professionale

0,0574 dal 92° giorno fino a guarigione per infortunio e dal 91° fino al 270° per malattia professionale

e moltiplicando le quote orarie così ottenute per il numero di ore corrispondente alla divisione per sette dell'orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante il periodo di assenza per infortunio o malattia professionale.

La Cassa Edile, con cadenza mensile, rimborsa all'impresa il trattamento economico giornaliero, al netto di parte della percentuale del 4,95% relativa ai permessi per riposi annui, che la stessa, durante il periodo di assenza dal lavoro per infortunio e malattia professionale ed entro i limiti della conservazione del posto, è tenuta ad erogare mensilmente al lavoratore non in prova.

Il trattamento economico giornaliero deve essere corrisposto per tutte le giornate indennizzate dall'I.N.A.I.L., comprese le domeniche e le festività.

Nell'ipotesi di contratto di lavoro a tempo parziale il trattamento giornaliero si ottiene moltiplicando le quote orarie di cui al primo capoverso per il numero di ore corrispondente alla divisione per sette dell'orario settimanale convenuto.

Dal 1 giugno 2013 il rimborso della Cassa Edile all’impresa viene decurtato dell’8%.

Trattamento economico in caso di malattia

Trattamento economico in caso di malattia

Il trattamento economico giornaliero in caso di malattia si ottiene applicando alla retribuzione oraria, costituita dal minimo di paga base, dall'indennità territoriale di settore e dall'indennità di contingenza, i seguenti coefficienti:

0,5495 per il 1°, 2° e 3° giorno, qualora la malattia superi i 6 giorni;

1,0495 per il 1°, 2° e 3° giorno, qualora la malattia superi i 12 giorni;

0,3795 dal 4° al 20° giorno per le giornate indennizzate dall'I.N.P.S.;

0,1565 dal 21° al 180° giorno per le giornate indennizzate dall'I.N.P.S.;

0,5495 dal 181° al 270°/365° giorno (a seconda se l’anzianità di servizio sia inferiore o superiore ai 3,5 anni dalla data di assunzione presso la stessa impresa) per le sole giornate NON indennizzate dall'I.N.P.S. e moltiplicando le quote orarie così ottenute per il numero di ore corrispondente alla divisione per sei dell'orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l'assenza per malattia.

La Cassa Edile, con cadenza mensile, rimborsa all'impresa il trattamento economico giornaliero, al netto della percentuale del 4,95% relativa ai permessi per riposi annui, che la stessa, durante il periodo di assenza dal lavoro per malattia ed entro i limiti della conservazione del posto, è tenuta ad erogare mensilmente al lavoratore non in prova.

Il trattamento economico giornaliero deve essere corrisposto per sei giorni la settimana, escluse le domeniche e le festività.

Qualora si verifichino episodi di ricaduta nella stessa malattia o si accertino malattie consequenziali, come tali riconosciute dall'I.N.P.S., vale, per i coefficienti da applicare, la normativa adottata dall'I.N.P.S..

Nell'ipotesi di contratto di lavoro a tempo parziale il trattamento economico giornaliero si ottiene moltiplicando le quote orarie di cui al primo capoverso per il numero di ore corrispondente alla divisione per sei dell'orario settimanale convenuto.

Per i casi di T.B.C. si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

Dal 1 giugno 2013 il rimborso della Cassa Edile all’impresa viene decurtato dell’8%.

Tabella integrazione Cassa Edile attualmente in vigore
Tabella integrazione impresa attualmente in vigore