CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Parti Sociali / Statuto

CASSA EDILE - PARTI SOCIALI/STATUTO

Parti sociali costituenti

Le Parti Sociali costituenti sono:

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Articolo 1 - Costituzione della Cassa Edile e sua denominazione.

In attuazione di quanto disposto dal Contratto Nazionale di Lavoro per gli operai edili ed affini, è costituita la Cassa Edile di Bergamo.

Articolo 2 - Funzioni, sede e durata.

La Cassa Edile è lo strumento per l’attuazione, per le materie indicate nel presente Statuto, dei Contratti ed accordi collettivi stipulati fra l'A.N.C.E., la FeNEAL/UIL, la FILCA CISL e la FILLEA/CGIL, nonché fra ANCE Bergamo e la FeNEAL/UIL, la FILCA/CISL e la FILLEA/CGIL della Provincia di Bergamo.

Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle Organizzazioni predette, al di fuori della contrattazione collettiva di cui al comma precedente, non determinano effetti nei

confronti della Cassa Edile.

La Cassa ha la sua sede in Seriate ed adempie alle proprie funzioni, indicate nel presente Statuto, a favore degli operai compresi gli apprendisti, dipendenti da datori di

lavoro che, sotto qualsiasi ragione sociale esercitano, nel territorio della Provincia di Bergamo, le attività edilizia ed affini.

La durata della Cassa è indeterminata nel tempo.

Articolo 3 - Compiti.

La Cassa Edile provvede a:

- prestazioni di previdenza e di assistenza;

- gestione accantonamenti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

- ogni altro compito congiuntamente affidato dalle Associazioni Nazionali di cui all'art. 2 del presente Statuto o, nell'ambito delle direttive di queste, congiuntamente dalle Organizzazioni territoriali della Provincia di Bergamo ad esse aderenti.

Le prestazioni della Cassa Edile sono stabilite dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni Nazionali di cui all’art. 2 del presente Statuto e dagli accordi locali stipulati, per le materie non disciplinate dagli accordi nazionali suddetti, dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della Provincia di Bergamo aderenti alle richiamate Associazioni Nazionali.

Le prestazioni demandate agli accordi locali sono concordate dalle Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente, nei limiti delle disponibilità dell'esercizio accertate dal Comitato di gestione.

La Cassa Edile dà automatica ed integrale applicazione alle regolamentazioni per le prestazioni, nazionali e territoriali, stipulate fra le Organizzazioni di cui ai commi precedenti.

Gli organi della Cassa Edile sono vincolati a non assumere decisioni in contrasto con gli accordi nazionali e territoriali e a non dare esecuzione a eventuali pattuizioni territoriali derogatorie degli accordi nazionali medesimi.

La gestione delle somme di competenza della Cassa e l’erogazione delle assistenze a favore degli operai iscritti sono effettuate in base a modalità e condizioni da stabilirsi anno per anno, dalle Organizzazioni Sindacali Provinciali di cui al precedente articolo 2, fermo restando il principio che possono fruire delle prestazioni della Cassa soltanto gli operai iscritti, relativamente ai quali il datore di lavoro sia in regola con i versamenti di cui al seguente articolo 5.

Articolo 4 - Iscritti.

L’iscrizione alla Cassa edile è aperta, su loro richiesta, a tutte le imprese esercenti l’attività edile ed affine nell’ambito della Provincia di Bergamo che danno adesione alla

contrattazione collettiva dalla quale la Cassa Edile promana e, a cura del proprio datore di lavoro, a tutti gli operai di cui al precedente articolo 2.

Per quanto riguarda i lavoratori, in caso di impresa già iscritta alla Cassa Edile il rapporto di iscrizione decorre dal giorno in cui ha inizio il rapporto di lavoro: il datore di

lavoro è tenuto peraltro a darne formale avviso alla Cassa comunicando alla stessa il nominativo, la data di nascita e l'indirizzo del lavoratore.

Il rapporto di lavoro cessa per:

a) morte dell'iscritto;

b) passaggio dell’iscritto alle dipendenze di un datore di lavoro che non rientri nelle previsioni di cui all'articolo 2;

c) passaggio dell'iscritto alle dipendenze di un datore di lavoro comunque non iscritto alla Cassa Edile, anche se rientrante nelle previsioni di cui all'articolo 2;

d) recesso dell'impresa, da comunicarsi alla Cassa Edile almeno 6 (sei) mesi di anticipo;

e) cessazione dell'attività lavorativa dell'iscritto.

Tutti i lavoratori iscritti, ai soli fini delle prestazioni e delle assistenze erogate dalla Cassa Edile eleggono il proprio domicilio legale presso la Cassa Edile.

Articolo 5 - Contribuzioni.

Le contribuzioni e i versamenti alla Cassa Edile sono stabiliti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui all'articolo 2, e nell'ambito di questi, dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della Provincia di Bergamo ad esse aderenti.

Gli obblighi contributivi delle Imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile sono inscindibili tra loro.

Il versamento delle somme dovute alla Cassa dal datore di lavoro e dagli operai iscritti, per i titoli di cui al primo comma del presente articolo, viene effettuato con le modalità contrattualmente stabilite dalle competenti Organizzazioni Sindacali di cui al precedente articolo 2, osservate altresì le eventuali modalità integrative deliberate dal Comitato di gestione, per quanto di competenza.

Dell'esatto e puntuale versamento delle somme di cui sopra risponde il datore di lavoro che, per la parte facente carico agli operai dipendenti, provvede mediante trattenuta sulle retribuzioni di ogni singolo periodo di paga.

Nei confronti del datore di lavoro inadempiente all'obbligo di cui al precedente comma, la Cassa potrà adottare i provvedimenti previsti dalle leggi e dal Contratti Collettivi di

lavoro, e provocare idonei procedimenti giudiziari innanzi al foro competente di Bergamo.

Articolo 6 - Organi.

Sono organi della Cassa Edile:

- il Comitato di presidenza;

- il Comitato di gestione;

- il Consiglio generale;

- il Collegio sindacale.

Articolo 7 - Comitato di Presidenza.

Il Comitato di presidenza è costituito dal Presidente e dal Vicepresidente.

Uno fra i membri nominati dall’Associazione territoriale dei datori di lavoro aderenti all’A.N.C.E. assumerà la funzione di Presidente, su designazione dell’Associazione territoriale medesima.

Uno fra i membri nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori assumerà, su designazione di queste, la funzione di Vicepresidente.

Spetta al Comitato di Presidenza di sovraintendere all’applicazione dello Statuto e di dare esecuzione alle deliberazioni dei Comitato di gestione.

Qualsiasi atto concernente il prelievo, l’erogazione e il movimento dei fondi della Cassa Edile deve essere effettuata con firma abbinata del Presidente e del Vicepresidente.

Il Presidente presiede il Comitato di Gestione e il Consiglio Generale, ha la firma sociale e rappresenta legalmente la Cassa di fronte ai terzi e in giudizio.

Articolo 8 - Comitato di Gestione.

A) Compiti

Il Comitato di gestione ha il compito di provvedere all’amministrazione e gestione della Cassa compiendo gli atti necessari allo scopo.

In particolare il Comitato di gestione predispone il piano previsionale delle entrate e delle uscite - in attuazione degli accordi stipulati dalle Organizzazioni di cui all’articolo 2, relativi ai contributi e alle prestazioni - nonché il bilancio consuntivo.

Spetta inoltre al Comitato di gestione di:

- deliberare ed approvare i regolamenti interni della Cassa;

- vigilare sul funzionamento di tutti i servizi della Cassa, sia tecnici che amministrativi, ed in particolare su quelli riguardanti la riscossione dei contributi;

- curare la propaganda con i mezzi ritenuti più opportuni e promuovere convegni e conferenze allo scopo di diffondere tra i datori di lavoro e gli operai l’interessamento alle previdenze sociali;

- curare la raccolta di dati statistici, la loro illustrazione e pubblicazione;

- contrarre e concedere mutui, accordare pegni ed ipoteche e consentire iscrizioni, postergazioni, cancellazioni di ogni sorta nei pubblici registri ipotecari, con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità, anche per la rinuncia di ipoteche legali, transigere o comporre in arbitri od amichevoli compositori, muovere o sostenere liti o recederne; appellare e accettare i giuramenti; nominare procuratori speciali ed eleggere domicili, acquistare, vendere e costruire immobili;

- promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari che ritiene convenienti per il buon funzionamento della Cassa;

- provvedere alle assunzioni ed ai licenziamenti del personale della Cassa e fissarne il trattamento economico, assicurativo, previdenziale e disciplinare, in conformità alle leggi in materia e tenuti presenti i Contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria edile.

B) Composizione

Il Comitato di gestione è nominato in misura paritetica dall’Associazione territoriale della Provincia di Bergamo, aderente all'A.N.C.E. e dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori della Provincia di Bergamo, aderenti alle Associazioni nazionali di cui all'articolo 2.

Il Comitato di gestione è costituito complessivamente da 12 componenti.

In caso di necessità i rappresentanti nel comitato di gestione sono nominati dalle Associazioni nazionali rispettive.

C) Durata dell'incarico

I membri dei Comitato di gestione durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

E’ però data facoltà alle Associazioni sindacali designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere dei triennio.

I membri dei Comitato, nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati, per qualunque causa, prima della scadenza del triennio restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

D) Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sono gratuite. Peraltro, ai componenti il Comitato di gestione potrà essere corrisposta, anche in relazione ad eventuali compiti che venissero loro affidati, una somma a titolo di indennizzo e rimborso spese, con le modalità e l’ammontare stabilito dal Comitato di Gestione, ed approvato dalle Organizzazioni Sindacali Provinciali aderenti alle Organizzazioni nazionali di cui all'articolo 2.

E) Convocazioni

Il Comitato di gestione si riunisce almeno tre volte l’anno e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno quattro membri del Comitato, o dal Presidente, o dal Vicepresidente, o dal Collegio Sindacale.

La convocazione del Comitato di gestione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto da recapitarsi per e-mail o per raccomandata almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di eccezionale urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a quarantotto ore e la convocazione potrà avvenire anche telegraficamente.

Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

F) Deliberazioni

Per la validità delle adunanze dei Comitato di gestione e delle deliberazioni relative è necessaria la presenza almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Ciascun membro ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità la questione ne verrà demandata alla Parti di cui al primo comma del paragrafo 8) del presente articolo.

Articolo 9 - Consiglio Generale.

Il Consiglio Generale è composto da:

a) 12 componenti dei Comitato di Gestione;

b) 3 componenti nominati dall’Associazione territoriale aderente all’A.N.C.E.;

c) 3 componenti nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori, rappresentate

nel Comitato di gestione.

Due dei posti alle lettere b) e c) possono essere coperti da rappresentanti nominati da Organizzazioni diverse da quelle indicate nell’articolo 8, alle condizioni e con le modalità previste dagli accordi stipulati tra le Associazioni Nazionali di cui all'articolo 2.

Spetta al Consiglio Generale di:

- esaminare e valutare il piano previsionale delle entrate e delle uscite;

- approvare il bilancio consuntivo della Cassa;

- decidere gli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, datori di lavoro o lavoratori, in materia di contributi e di prestazioni.

Il Consiglio Generale delibera con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Per quanto attiene la durata dell’incarico dei componenti il Consiglio Generale, e le modalità di convocazione si applica la normativa prevista alle lettere C) ed E) del precedente articolo 8.

Articolo 10 - Collegio Sindacale.

A) Composizione

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri di cui due designati rispettivamente dall'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali di cui all'articolo 2.

Il terzo membro, che presiede il Collegio è scelto, di comune accordo, tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti.

In mancanza dell'accordo, la designazione è fatta dal Presidente dei Tribunale.

B) Durata

I Sindaci durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

C) Compensi

Al Sindaci è corrisposto un compenso annuo il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Comitato di Gestione in sede di approvazione bilancio.

D) Attribuzioni

I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili.

Essi devono riferire al Consiglio generale le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro mansioni.

Il Collegio Sindacale si riunisce ordinariamente una volta al trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio Sindacale lo ritenga opportuno, ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.

La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura.

I Sindaci partecipano alle riunioni dei Consiglio generale e del Comitato di Gestione senza voto deliberativo.

Articolo 11 - Patrimonio Sociale.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dai beni immobili che per acquisti, lasciti, donazioni, partecipazioni o per qualsiasi altro titolo vengano in proprietà della Cassa;

b) dalle partecipazioni a società di capitali;

c) dalle somme destinate a formare speciali riserve e accantonamenti;

d) dai beni mobili o dalle somme incassate per lasciti, donazioni. elargizioni e per atti di liberalità in genere con specifica destinazione a patrimonio;

e) dalle somme che per qualsiasi altro titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, entrano a far parte del patrimonio della Cassa.

I capitali costituenti il patrimonio sociale della Cassa possono essere impiegati in prodotti finanziari che prevedano adeguate garanzie della conservazione del capitale investito, privilegiando ove possibile forme di investimento che contemplino finalità etiche.

Articolo 12 - Entrate.

Le entrate della Cassa Edile sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi ad essa spettanti sia da parte dei datori di lavoro che da parte degli operai, di cui al 1° comma dell'art. 5;

b) dagli interessi attivi sui contributi incassati;

c) dagli eventuali residui attivi dei Fondi anzidetti;

d) dai contributi addizionali per ritardati versamenti nella misura concordata dalle Organizzazioni Sindacali di cui all'articolo 2;

e) dalle somme introitate a titolo di rimborso spese per eventuali servizi resi dalla Cassa, collettivi od individuali;

f) dalle somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità aventi scopo di immediata erogazione, ovvero per sovvenzioni riguardanti la gestione ordinaria della Cassa;

g) dalle somme che per qualsiasi altro titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, entrano nella disponibilità della Cassa.

Durante la vita della Cassa non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Articolo 13 - Prelevamenti e spese.

Alle spese di gestione la Cassa farà fronte con le entrate di cui all'articolo precedente.

Qualsiasi prelievo o pagamento per qualsivoglia titolo o causale deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vicepresidente.

Articolo 14 - Esercizi Finanziari e Bilanci.

Gli esercizi finanziari della Cassa decorrono dal 1° ottobre al 30 settembre di ogni anno.

Alla fine di ogni anno, il Comitato di gestione provvede alla compilazione dei bilanci consuntivi riguardanti le singole gestioni della Cassa, con l'indicazione per ognuna di esse delle somme riscosse e da esigersi e di quelle effettivamente erogate.

Detti bilanci consuntivi devono essere approvati entro il 31 MARZO di ogni anno successivo alla chiusura dell’esercizio.

Conseguentemente essi devono essere messi a disposizione del Collegio Sindacale almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione in cui devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio Generale.

Entro il 31 MARZO di ogni anno devono essere compilati ed approvati i bilanci preventivi.

Sia i bilanci consuntivi - situazione patrimoniale e conto economico - che quelli preventivi devono, entro 30 giorni dalla loro approvazione, essere inviati alle Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori alle quali compete la nomina dei componenti il Comitato di gestione, accompagnati dalla relazione del Presidente della Cassa e da quella dei Sindaci.

I bilanci consuntivi devono rispecchiare, in forma chiara e precisa, i risultati del rendiconto economico e dello stato patrimoniale; analogamente quelli preventivi devono contenere una sufficiente, esatta previsione delle entrate e delle spese dell’esercizio finanziario cui si riferiscono.

In ogni caso i dati relativi ai bilanci devono corrispondere alle voci indicate nello schema appositamente previsto dagli accordi nazionali stipulati dalle Organizzazioni di cui all'articolo 2.

Entro i successivi trenta giorni, le Organizzazioni Sindacali Provinciali aderenti alle Organizzazioni Nazionali di cui all'articolo 2, si incontreranno per esprimere le loro valutazioni, redigendo e sottoscrivendo apposito verbale.

Il verbale deve essere trasmesso, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, al Presidente della Cassa Edile, il quale ne darà lettura al Comitato di gestione, in occasione della prima riunione dello stesso.

Articolo 15 - Scioglimento della Cassa Edile.

La messa in liquidazione della Cassa Edile è disposta con accordo tra le Organizzazioni territoriali di cui all'articolo 8, su conforme decisione congiunta delle Associazioni Nazionali di cui all’articolo 2.

Nell’ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori.

Trascorsi n. 3 mesi dalla messa in liquidazione provvederà, in difetto, il Presidente del Tribunale competente per la circoscrizione territoriale.

Le Organizzazioni predette determinano, all'atto della messa in liquidazione della Cassa, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l’operato.

Le Organizzazioni territoriali di categoria stipulanti il presente Statuto stabiliranno la destinazione del patrimonio risultante dai conti di chiusura della liquidazione che, tuttavia, potrà essere devoluto solo ad altra organizzazione con finalità analoghe a quelle della Cassa, od a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Articolo 16 - Modificazione dello Statuto.

Qualunque modifica al presente Statuto deve essere stabilita con Accordo tra le Organizzazioni territoriali di cui all'articolo 8.

Articolo 17 - Norme di rinvio.

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore, nonchè quelle dei Contratti Nazionali e Territoriali.

Articolo 18 - Foro competente.

Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione all’attività della cassa, è competente il Foro di Bergamo.

Art. 19 - Entrata in vigore.

Il presente Statuto entra in vigore il 1° marzo 2019.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO (ANCE Bergamo)

FeNEAL/UIL

FILCA/CISL

FILLEA/CGIL